Ciro Immobile condannato in via definitiva per evasione fiscale:
dovrà ora pagare la maggiore Irpef dovuta, oltre alle addizionali,
al contributo di solidarietà e la sanzione.
A darne notizia è oggi il quotidiano La Repubblica che riporta
i contenuti di una sentenza della Cassazione emessa
lo scorso 14 luglio 2022.
Nell’ordinanza di 7 pagine (depositata il 27 luglio scorso), emessa
dalla quinta sezione civile presieduta dal magistrato Federico Sorrentino, i giudici rigettano il ricorso di Immobile contro
la condanna, del gennaio 2019, emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania.
I FATTI RISALGONO AL 2012
Al centro della sentenza definitiva il trasferimento, avvenuto nel 2012, dal Genoa alla Juventus:
accertata “l’acclarata sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione” veniva determinata la condanna, ovvero
“la maggiore Irpef dovuta (oltre ad addizionali, contributo di solidarietà e sanzione) per l’anno 2012”.
Al centro dell’indagine una fattura emessa da Alessandro Moggi
che avrebbe agito, è questa la tesi dell’accusa, nella duplice veste
di procuratore del calciatore e in quella di consulente del Genoa.
In quest’ultima avrebbe emesso una fattura all’interno della quale
però sarebbe stato individuato un compenso per il calciatore.
Compenso, si legge nelle sentenze, non sottoposto a contribuzione
e quindi oggetto, secondo la finanza e la commissione tributaria della Campania, di evasione fiscale.
ORA DOVRA’ RISARCIRE L’IRPEF NON PAGATA
Nella sentenza si leggono anche le tesi difensive di Immobile.
In particolare l’attaccante della nazionale sostiene che all’epoca il suo unico agente era Marco Sommella.
La motivazione fu rigettata in quanto i giudici osservarono che
“la mera esistenza di un mandato rilasciato al Sommella non consentisse di escludere che, in concreto, il contribuente si
fosse avvalso delle prestazioni del Moggi come proprio agente
in occasione del suo trasferimento, essendo peraltro rimasto indimostrato che egli avesse provveduto a versare al proprio
affermato procuratore quanto di sua spettanza”.
Inoltre le indagini “avevano dato prova dell’esistenza di rapporti
diretti fra il Moggi e il contribuente, sia tramite l’evidenza di versamenti effettuati dal Sommella al Moggi, con la causale “compenso Immobile”, sia tramite il rinvenimento di un manoscritto dello stesso Moggi, contenente un elenco dei calciatori da lui assistiti, che recava anche il nome del contribuente”.
Immobile aveva impugnato la sentenza d’appello basando il ricorso
su aspetti tecnico giuridici, tutti rigettati dalla Corte di Cassazione.