Ryanair condannata al risarcimento. Questa la sentenza che il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV Civile, ha pronunciato lo scorso 23 marzo nella causa civile tra un consumatore, rappresentato dall’associazione Codici, e Ryanair per un volo segnato da un forte ritardo. Il verdetto ha premiato il passeggero, che dovrà essere rimborsato e risarcito. Ma andiamo con ordine.
Volo Ryanair Catania-Roma
Il volo risale all’ottobre 2021, da Catania a Roma con partenza alle 21,45 ed arrivo previsto alle 23,10. Giunto in aeroporto, il passeggero ha atteso senza alcuna informazione il decollo, avvenuto alle 2,27, atterrando nella capitale alle 3,30, ossia 4 ore e 20 minuti dopo l’orario previsto. Un ritardo che ha costretto il passeggero a spese extra per rientrare a casa. «Abbiamo presentato un reclamo a Ryanair per chiedere rimborso e risarcimento del nostro assistito – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – e, di fronte al rifiuto della compagnia, siamo arrivati al Giudice di Pace.
Sentenza importante
La sentenza pronunciata nei giorni scorsi è importante per due motivi. Il primo riguarda la competenza territoriale in caso di vendita di biglietti online. Come abbiamo sostenuto, nell’acquisto non si applica il luogo dove ha sede il vettore, né il luogo di partenza o destinazione del volo, ma quello dove il passeggero è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del biglietto emesso online che, nel caso in questione, coincide nel luogo di residenza del passeggero, ovvero Roma. Il secondo motivo è legato alla tesi difensiva di Ryanair, che ha sostenuto che il ritardo è stato provocato dal dirottamento del volo precedente a Fiumicino a causa del maltempo.
Compagnia smentita dai fatti
Dalla documentazione depositata è emerso che il temporale sarebbe avvenuto nel Nord Europa. Considerando la flotta numerosa, Ryanair avrebbe potuto gestire il maltempo in un altro modo. La compagnia, in fase di programmazione dei voli, deve tener conto del rischio del ritardo connesso all’eventuale emergere di circostanze eccezionali che possono verificarsi, come guasti tecnici e forza maggiore. Due punti fondamentali riconosciuti dal giudice, che ha condannato la compagnia all’indennizzo contrattuale di 250 euro, al rimborso delle spese sostenute a causa del ritardo ed al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi della convenzione di Montreal».