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Cronaca

Le terapie domiciliari per il Covid-19 in camera di consiglio il 3 febbraio

Il Consiglio di Stato, con un decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari per i malati di covid-19. Fissata la trattazione collegiale in una camera di consiglio che si terrà il 3 febbraio.

Sospensione della circolare del Ministero della Salute

Il 15 gennaio scorso il Tar del Lazio, Sezione Terza Quater, aveva accolto il ricorso presentato contro il ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensiva, della circolare del ministero della Salute “recante ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2’ aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una ‘vigilante attesa’ e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid”. Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli, osservava il Tar. In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.

Prescrizione contrastante con la professionalità del medico

La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid 19 come avviene per ogni attività terapeutica.

Tar del Lazio: “Ricorso da accogliere”

Secondo il Tar del Lazio il “contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto”.